Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa ai sensi della D.G.R. n. 376 del 16/06/2025
Dettagli della notizia
Si informa la cittadinanza che è possibile presentare istanza di ammissione al Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa ai sensi della D.G.R. n. 376 del 16/06/2025 entro il 31.12.2026.
09 Gennaio 2026
01 January 2027
Descrizione
AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA
Che è possibile presentare domanda di ammissione al Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa che finanzia le seguenti misure destinate a sostenere i nuclei familiari residenti in Campania:
● MISURA 1 – contributo finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo;
● MISURA 2 – contributo finalizzato a individuare una sistemazione abitativa temporanea e immediata per i nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l’alloggio privato o pubblico a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.
- REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1.
Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- residenza nella Regione Campania;
- assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art. 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
- attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l’ISEE ristretto, né l’ISEE minorenni, l’ISEE universitario, l’ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l’importo di euro 10.140,00;
- non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:
- abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;
- abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;
- abiti in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella di cui all’art. 2, comma 2, lett. C delle linee guida regionali;
- abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;
- abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;
- sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;
- sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;
- si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.
Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi sociosanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell’autonomia. La presa in carico e l’adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.
REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2
Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 2 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- residenza nella Regione Campania;
- assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
- attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l’ISEE ristretto, né l’ISEE minorenni, l’ISEE universitario, l’ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all’art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019;
Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l’abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato al 31/12/2026.
In allegato è possibile scaricare modello di domanda.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI INVITANO I CITTADINI A CONSULTARE I DOCUMENTI ALLEGATI